Agevolazioni

Questo opuscolo, ha lo scopo di fornire informazioni sui contributi previsti dalla legge N°13/1989 (“disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici privati”) a favore dei portatori di handicap. Tra gli interventi previsti per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, rientrano sia le installazioni di piattaforme elevatrici sia le installazioni di impianti servoscala. 
Questi ultimi, a differenza di interventi alternativi, (realizzazione di rampe o altre opere edilizie, installazioni di ascensori ecc.) ed alle caratteristiche del montascale da installare su rampe di scala interna, godono del vantaggio di non avere bisogno di alcuna concessione edilizia o dichiarazione inizio attività.
I lavori da eseguire devono essere conformi all’art. 8 del DM 14 giugno 1989, n.236.

Chi ha diritto al contributo
Per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private, la legislazione italiana prevede la possibilità di concorrere a un parziale rimborso del costo sostenuto, purchè le opere siano realizzate in edifici già esistenti, a decorrere dall’ 11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall’entrata in vigore della Legge 13/89 in riferimento all’art. n. 9).

La Legge n.13/89, eroga contributi a fondo perduto a carico dello Stato e delle Regioni, a favore di chiunque sia portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, fra queste la cecità, che determinano obiettive difficoltà alla mobilità tali da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso superare a piedi una o più rampe di scale.
 
La condizione dello stato di salute, non deve essere necessariamente documentata da certificati rilasciati da organismi specifici o da specialisti, ma può essere attestata semplicemente da un certificato rilasciato dal proprio
medico di base. I portatori di handicap riconosciuti invalidi civili dall'Azienda Sanitaria Locale, (Legge 104/92) hanno diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo.
 
Iter per la presentazione della domanda
 
Le domande per la concessione dei contributi, per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici residenziali privati già esistenti, vanno presentate, su apposito modulo in carta da bollo, agli uffici preposti dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili e nei quali i richiedenti abbiano residenza abituale; (chiedete informazioni al funzionario commerciale Liftservice). Nel caso di pluralità di disabili la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo.
 
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno, purchè prima della realizzazione dei lavori, in ogni caso entro il 1° Marzo di ciascun anno e devono contenere le descrizioni anche sommarie delle opere, nonché la spesa prevista; (allegare il modulo preventivo rilasciato dal funzionario commerciale Liftservice). Le domande che pervengono dopo questo termine saranno inserite nella graduatoria dell’anno successivo.

Dopo la presentazione della domanda, gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo.

Il Comune non interviene direttamente sulle scelte relative all’erogazione dei fondi in poiché questi sono stabiliti annualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici, distribuiti alle Regioni e da queste ultime, erogati ai Comuni, sulla base delle domande ricevute.

Le domande devono essere presentate dalle persone che hanno difficoltà di deambulazione o da chi n'esercita la tutela o la potestà. Nel caso il costo dell’intervento sia a carico di un altro soggetto (familiare con a carico il soggetto richiedente, condominio, proprietario dell’immobile), quest’ultimo, per ottenere il diritto al contributo, dovrà sottoscrivere per adesione e consenso la domanda stessa.
 
La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui è sito l’immobile. Deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere, nonché la spesa prevista comprensiva di IVA con aliquota agevolata del 4% se documentata con certificato in carta libera, rilasciato dal proprio medico generico, che attesti una patologia invalidante irreversibile (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.), che riduce o impedisce la capacità motoria di raggiungere la propria abitazione.
 
Non sono necessari preventivi analitici e disegni di progetto firmati da tecnici abilitati essendo bastevole l’indicazione complessiva della spesa; (è sufficiente allegare il preventivo di spesa rilasciato dal funzionario commerciale Liftservice).
 
La documentazione da allegare
Oltre alla domanda da presentare con marca da bollo da 14,62 euro, ai sensi della normativa vigente (DPR 642/72 art. 3) va allegata la seguente documentazione:

1. Certificato medico in carta libera con indicata la menomazione o limitazione funzionale;
2. Autocertificazione del richiedente dal quale risultino l’ubicazione dell’immobile, ove risiede il richiedente, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la con ferma che tali opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo; (il consulente liftservice sarà lieto di fornirvi una copia del modulo di autocertificazione);
3. Per avvalersi del diritto di precedenza nella graduatoria, allegare copia del verbale d’invalidità totale (Legge n°104/92), rilasciato dall'ASL, in originale od in copia auten ticata o conforme. Non è prevista l’autocertificazione del certificato medico e del certificato d’invalidità ASL, ma è possibile presentare la fotocopia del verbale d'invalidità autocertificando la conformità della copia all’originale, con dichiarazione firmata alla presenza del funzionario incaricato o autenticando la copia presso l’ufficio;
4. Descrizione sommaria delle opere da realizzare nonché importo della spesa prevista (allegare il modulo di preventivo spesa rilasciato dal funzionario Liftservice), comprensiva di I.V.A. al 4%, come previsto ai sensi del D.P.R. N° 633/72 e successive modifiche, – tab. A2 voce 41 ter – l’aliquota I.V.A., applicabile su beni e servizi destinati ai portatori di handicap è del 4%;
5. Fotocopia del documento d’identità (fronte e retro) del dichiarante e del beneficiario del contributo, nonché fotocopia del codice fiscale di entrambi;
6. Autorizzazione del Condominio risultante da deliberazione firmata dall’Amministratore pro-tempore, con indicato il nominativo e l’indirizzo dell’Amministratore, se le spese
sono sostenute dal condominio;
7. Atto comprovante l’assenso del locatore (per opere interne all’abitazione in locazione);
8. Atto di tutela, in originale o in copia autenticata (per minori o incapaci); 

Criteri per l’erogazione del contributo
La legge stabilisce che abbiano diritto al contributo tutti coloro che presentino menomazioni funzionali e permanenti atte a compromettere la mobilità.
Nel definire la graduatoria d'erogazione dei fondi sono tenuti in considerazione due soli elementi: l’ordine cronologico di presentazione delle domande e il diritto di precedenza per i portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, dalle competenti Aziende Sanitarie Locali (Legge 104/92); pertanto non sono tenuti in considerazione altri parametri come il reddito, l’età, il tipo d'opera e la spesa affrontata.
Le domande che per mancanza di fondi sufficienti non riescono ad essere soddisfatte nell’anno di presentazione sono automaticamente tenute valide per l’anno successivo, a condizione che nel frattempo non vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio, per il trasferimento in altra abitazione).
Entità del contributo
La legge n° 13, stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi sopra 12.911,42 euro.
La tabella presenta alcuni esempi:
 
 
Non può essere presentata la domanda di contributo, ovvero la stessa deve essere respinta dal Comune:
 
se l’edificio nel quale si intendono eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche è stato realizzato successivamente alla data dell’11/08/89, anche in presenza del “progetto di adattabilità”. (Ai fini dell’applicazione della legge n. 13/89, la data dell’11/08/89, deve essere riferita all’approvazione della concessione edilizia da parte del Comune);
se il richiedente il contributo presenta una disabilità temporanea;
se l’edificio è di proprietà di un ente gestore di edilizia residenziale pubblica (ALER o Comune);
se le opere di eliminazione barriere architettoniche sono state eseguite prima dell’inoltro al Comune della domanda di contributo;
se la persona disabile che intende eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in un alloggio e/o nelle parti comuni di un edificio non ha la residenza o la fissa e stabile dimora presso tale abitazione;
 
Fase successiva all’esecuzione dell’opera
 
La concreta erogazione del contributo avverrà a lavori terminati in base alle fatture debitamente quietanzate e solo quando la Regione ripartirà il Fondo Nazionale.
 
Per facilitare l’istruttoria della liquidazione, i Comuni invieranno ad ogni singolo richiedente e ai beneficiari del contributo, un invito a presentarsi con la documentazione necessaria. Si invita quindi ad aspettare tale lettera per presentare i documenti e comunicare eventuali cambi di indirizzo.
 
Documenti necessari al completamento della pratica:
 
fattura quietanzata (con firma e timbro delle ditta attestante l’avvenuto pagamento) in originale o copia autenticata (è possibile autocertificare la conformità della copia all’originale, con dichiarazione firmata in presenza del funzionario incaricato); L’oggetto della fattura deve contenere la descrizione dettagliata delle opere eseguite;
codice fiscale del beneficiario del contributo;
indicazione sottoscritta dal beneficiario del numero di conto corrente bancario, codici ABI e CAB intestato al
beneficiario del contributo o a persona delegata con idoneo atto;
atto comprovante l’assenso del locatore (per opere interne all’abitazione in affitto);
deliberazione del Condominio, se le innovazioni riguardano parti comuni di un edificio condominiale, come ad esempio ascensori, servoscala, sistemi di apertura automatica di porte ecc.(in caso di dissenso del Condominio, produrre la lettera di richiesta indirizzata all’Amministratore e relativa ricevuta di ritorno);
dichiarazione con il quale l’Amministratore pro-tempore si impegna a ripartire la somma indicata tra tutti i condomini, ovvero tra coloro che a suo tempo hanno sostenuto la spesa, qualora il beneficiario del contributo sia il Condominio ove risiede il portatore di handicap;
copia del provvedimento comunale di autorizzazione all’esecuzione delle opere o copia della D.I.A. ove richiesto dalla legge per eseguire gli interventi;
 
Interventi in contesto Condominiale
 
Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, sono regolate secondo quanto prescrive l’art. 2 comma 1(Legge 13/89), dall’assemblea condominiale secondo le modalità previste nell’art. 1136, 2° e 3° comma, del codice civile.
La richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap (ovvero chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro condomino.
E’ onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio relativa richiesta scritta (chiedere il prospetto lettera al funzionario Liftservice), da tale momento infatti decorrono i tre mesi oltre i quali, nell’ipotesi di mancata pronunzia, il richiedente potrà esercitare il diritto di cui al comma 2.
Il comma 2 dell’art. 2, consente nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al coma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà, possono installare a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici,agli ascensori e alle rampe dei garages.
Se la persona disabile che intende eseguire le opere di eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni di un edificio condominiale è proprietario, si rende necessario munirsi dell’autorizzazione del condominio; diversamente qualora il portatore di handicap occupa l’immobile a titolo di locazione, sarà necessaria l’autorizzazione del proprietario fermo precisando che le spese devono intendersi a totale carico del locatario.
L’assemblea approva con le maggioranze previste,la modifica,la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti dal codice civile, per quote millesimali. Se invece l’assemblea non delibera l’innovazione o comunque non si pronuncia entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, il portatore di handicap si avvallerà del diritto di farle eseguire ugualmente, sostenendo personalmente l’onere del costo.
La domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto che sostiene le spese per la realizzazione delle opere. Questi può pertanto coincidere con il portatore di handicap, presentatore
della domanda, qualora egli stesso provveda a proprie spese, ma può essere diverso soggetto, ad esempio il proprietario dell’immobile o l’amministratore del condominio, i quali devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.
 
Nel caso l’interessato sia proprietario dell’abitazione, la domanda di contributo deve essere presentata come segue:

1) dall’amministratore del condominio e sottoscritta dal disabile se l’assemblea ha deliberato di autorizzare gli interventi e di assumersene l’onere finanziario;
2) dall’amministratore del condominio e sottoscritta dal disabile se l’assemblea ha deliberato di autorizzare gli interventi senza assumersene gli oneri finanziari;
3) dal disabile, sussistendo le ipotesi di cui all’art. 2, comma 2 Legge 13/89; Per i punti 1 e 2 è necessario allegare il Verbale dell’Assemblea condominiale dal quale si evince che la stessa si è espressa favorevolmente ai sensi dell’art. 1136 – 2° e 3° comma – del Codice Civile. Per il punto 3 è necessario allegare dichiarazione del disabile attestante il rifiuto di assumere o la non assunzione entro 3 mesi dalla richiesta delle deliberazioni di cui al comma 1 art. 2 della Legge 13/89.
 
Nel caso l’interessato non sia proprietario dell’abitazione, la domanda di contributo deve essere presentata come segue:

1) dall’amministratore del condominio e sottoscritta sia dal proprietario dell’alloggio che dal disabile se l’assemblea ha deliberato di autorizzare gli interventi e di assumersene l’onere finanziario;
2) dall’amministratore del condominio e sottoscritta sia dal proprietario dell’alloggio che dal disabile, se l’assemblea ha deliberato di autorizzare gli interventi senza assumersene l’onere finanziario;
3) dal proprietario dell’alloggio, con controfirma del disabile, sussistendo le ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, Legge 13/89; Interventi in contesto Condominiale/2
 
Regole generali
 
Qualora l’immobile sia soggetto a vincoli storico-artistici o ambientali, l’interessato deve richiedere l’autorizzazione all’intervento. 

Se varie barriere sussistono nello stesso immobile,ostacolando la stessa funzione, ad esempio un portone di ingresso troppo stretto e scale che impediscono l’accesso al portatore di handicap, può formularsi un’unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo, per il compimento delle varie opere funzionalmente connesse;
 
Qualora varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio assenza d'ascensore e servizio igienico non fruibile), l’interessato può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.
 
Si fa inoltre presente che, se l’intervento d'eliminazione delle barriere architettoniche è stato realizzato prima del decesso della persona disabile, hanno diritto a subentrare gli eredi legittimi. In caso contrario, ovvero se l’intervento non è stato ancora realizzato, gli stessi eredi non hanno alcun diritto.

L’erogazione del contributo Legge n° 13/89 è vincolata alla verifica dell’acquisizione della residenza.
 
Nel caso in cui il disabile non avesse la residenza nell’immobile su cui si intende intervenire, può presentare ugualmente la domanda redigendo una dichiarazione in cui attesta che, non avendo ancora ottenuto la residenza nell’abitazione presso il quale vengono eseguiti i lavori, si impegna a richiederla non appena gli stessi siano stati realizzati.

Se il portatore di handicap intende cambiare residenza senza avere effettuato gli interventi, non può ricevere l’erogazione del contributo e il Comune deve restituire lo stesso alla Regione. Nel caso il richiedente intendesse eseguire i lavori sull’immobile oggetto della nuova richiesta di residenza, deve presentare una nuova domanda.

La Legge n° 62 del 27 febbraio 1989, di modifica e integrazione alla Legge 13/89, ha introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza agli handicappati, anche se l’edificio su cui si deve intervenire non sia privato.

Affinché sia concedibile il contributo occorrerà sempre che il portatore di handicap abbia abituale ed effettiva residenza nello stabile, e che non possa superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diverse. Ad esempio, qualora sia possibile assegnare una stanza al piano terreno, evitando così l’ostacolo costituito da una rampa di scale,non potrà concedersi il contributo per un servoscala.
 

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